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STATUTO

ART. 1
E’ costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Società Italiana di Psicoterapia - Associazione non Riconosciuta (in forma breve SIPSIC a.n.r.).

ART. 2
La sede è stabilita in Roma, in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 99.

ART. 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.

ART. 4
Finalità dell'associazione sono (vedi Art.2 A.C.)

ART. 5
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
a) le quote versate dagli associati;

b) contributi straordinari degli associati;
c) elargizioni e contributi di Enti ed altre associazioni pubbliche e private con esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto con il Servizio Sanitario Nazionale.
d) donazioni, oblazioni e lasciti;
e) ogni altra entrata.


La SIPSIC prevede di finanziare le proprie attività attraverso le quote sociali, le donazioni, l'autofinanziamento ed altre forme di contributo degli associati e/o di enti pubblici e privati, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge per il funzionamento delle associazioni senza fini di lucro.

 

ART. 6

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le seguenti categorie di associati:

a) SOCI FONDATORI - sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
b) SOCI ONORARI - Sono tutti coloro cui venga attribuita tale qualifica, in considerazione di particolari meriti scientifici, da parte del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

c) SOCI ORDINARI - sono soci ordinari tutti coloro che risponderanno ai requisiti indicati al successivo art.7. hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

d) SOCI ISTITUZIONALI - Sono soci istituzionali: Centri, Istituzioni e Organiz­zazioni pro­fes­sionali o scientifiche, si­tuati nel territorio nazionale o all'estero che, con esclusione delle scuole di specializzazione in psicoterapia e delle associazioni di psicoterapia che facciano riferimento ad un unico orientamento, risultino idonei ai fini di una specifica collaborazione con la associazio­ne, e per­ché presso di essi, gli associati e tutti coloro che condividono le finalità sociali, pos­sano svol­gere attività di studio e di ri­cerca, conformemente alle fi­nalità ed alle norme sancite dallo statuto e dal regola­mento della associazione.

ART. 7

I SOCI ORDINARI - vengono nominati dal Consiglio Direttivo, in base a loro richiesta d’iscrizione all’associazione con allegato curriculum scientifico. Il Consiglio Direttivo, delibera all'unanimità sulla loro accettazione.

I SOCI ONORARI - L'attribuzione della qualifica di socio onorario è decisa all'unanimità dal Consiglio Direttivo senza obbligo di proposta da parte dei candidati. Le decisioni prese dagli organi sociali, in conformità con le disposizioni del presente statuto e della legge, vincolano tutti i soci, anche se assenti o di parere contrario.

I SOCI ISTITUZIONALI - La qualifica di socio istituzionale è decisa, in base alla richiesta di un rappresentante della organizzazione, dal Consiglio Direttivo che si esprima al riguardo con parere unanime. Il Socio Istituzionale designa annualmente il suo rappresentante che prende parte all’Assemblea con gli stessi diritti dei Soci Ordinari.

 

ART. 8

I soci cessano di appartenere alla SIPSIC:

a) per decadenza quando non esplichino più le attività per le quali sono stati ammessi all'Associazione;
b) per recesso quando ne diano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

c) per esclusione quando incorrono in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

e) per morosità.

Sulla decadenza e sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti. La revoca ha effetto immediato, salvo il pagamento dei contributi ancora dovuti per l'anno in corso. La decadenza e l'esclusione hanno effetto dalla data di deliberazione. Il socio che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della SIPSIC non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

ART. 9
L'ASSEMBLEA è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto. L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione è fatta da entrambi i Presidenti o su Delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta spedita [per lettera, fax o posta elettronica] o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti mentre l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe [È ammessa una sola delega]. Tutte le delibere devono essere assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 10
L'ASSEMBLEA ORDINARIA delibera:
sul rendiconto economico annuale e sul preventivo dell'anno successivo;
sulla relazione del Consiglio Direttivo;
sul conferimento delle cariche sociali;
su ogni altro fatto o atto sottopostole.
L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche allo statuto ovvero su ogni altro atto o fatto ritenuto di particolare importanza dal Consiglio Direttivo, con espressa delibera o su richiesta di un quarto degli associati aventi diritto al voto.


ART. 11
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da un minimo di 7 a un massimo di undici membri, purchè in numero dispari, scelti tra gli associati. Dura in carica da tre a cinque anni ed è rieleggibile. La durata del Consiglio viene determinata al momento della nomina. La carica del Consigliere è ad personam e non può essere delegata. Se nel corso della carica vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a rimpiazzarli, chiamando a far parte del Consiglio quei soci che nelle ultime elezioni seguirono, nella graduatoria della votazione, i consiglieri eletti. In tal caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare consiglieri in numero superiore ai due terzi, occorre convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i Presidenti (uno Universitario, e uno non Universitario), un Presidente Onorario, il Tesoriere e il Segretario. Inoltre Il Consiglio Direttivo nomina i membri del Comitato Scientifico, all’unanimità, in base ad un riconoscimento condiviso della particolare competenza ed autorevolezza nel settore della psicoterapia. Devono far parte del Consiglio Direttivo almeno tre soci fondatori salvo mancanza o rifiuto degli stessi. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, a firma dei Presidenti, dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. La delibera avviene a maggioranza, salvo quanto disposto diversamente all'art. 7.

ART. 12
I Presidenti hanno congiuntamente la rappresentanza legale dell'associazione. Essi, sia disgiuntamente che congiuntamente fra loro, convocano e presiedono le Assemblee ed il Consiglio Direttivo. Congiuntamente essi sovraintendono alle attività dell'associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di urgenza i Presidenti possono esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, un Presidente può essere pienamente sostituito dall’altro, su sua delega scritta. In caso di mancato accordo tra i Presidenti, le decisioni vengono assunte, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 13
Il Consiglio Direttivo nomina, con parere unanime, i Revisori dei Conti [i Sindaci].

 

ART. 14
Il Segretario provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

ART. 15
Il Tesoriere, ha il compito di seguire gli aspetti amministrativi e fiscali connessi con l'attività dell'Associazione.

ART. 16
Il Consiglio Direttivo provvede a costituire Comitato Scientifico, ne nomina i componenti e due Coordinatori tra esponenti di particolare rilievo a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della psicoterapia, ne fissa il numero che può essere compreso tra gli 11 e i 21 e ne indirizza l'attività. Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico: i Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e Presidente Onorario ed i Coordinatori del Comitato Scientifico dell'Associazione.
Il Comitato Scientifico ha un ruolo consultivo e, tra le sue funzioni è prevista quella di consulenza al Consiglio Direttivo in caso di organizzazione di eventi scientifici o di iniziative culturali. Ulteriori funzioni, organizzazioni interne e le stesse attività del Comitato Scientifico possono essere specificate in un Regolamento dell’associazione, che viene redatto dal Consiglio Direttivo. L’incarico dei componenti del comitato scientifico ha durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile salvo revoca inappellabile e insindacabile da parte del Consiglio Direttivo.

 

ART. 17
Alcune specifiche attività dell'associazione così come i requisiti del Presidente Onorario e il Direttore Scientifico verranno stabilite da un regolamento approvato dall'assemblea degli associati, in sede ordinaria

Art. 18

La Associazione può pubblicare o adottare una rivista scientifica come organo ufficiale dell'associazione. Il Comitato Direttivo, il Direttore scientifico della rivista, i membri del Comitato Scientifico fanno parte di diritto dell'Editorial Board della rivista dell’associazione.

 

ART. 19
L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per sopravvenuto accordo degli associati. In tal caso la delibera deve essere adottata dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, con almeno due terzi dei voti dei soci presenti. Con la stessa delibera devono essere fissate le direttive per la liquidazione ivi compresa l'eventuale nomina di un liquidatore.

 

ART. 20
Il Consiglio Direttivo individua e adotta i sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

Art. 21

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio di questa sarà devoluto ad associazioni o iniziative aventi fini analoghi che saranno indicate dalla assemblea dei soci.

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di legge.

 
Realizzato da: Daniele Quarta